Il richiedente che abbia ricevuto esito negativo può:
Per la fase giurisdizionale la legge prevede tre gradi di giudizio: Tribunale di primo grado e Corte d’Appello possono entrare nel merito della questione, mentre, la Corte di Cassazione può decidere solo su questioni di legittimità e diritto. Per questi gradi di giudizio il cittadino straniero deve essere assistito da un avvocato ed è ammesso il gratuito patrocinio per persone non abbienti (Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141). L’ente ospitante ha il dovere di indicare un avvocato di riferimento, ma il richiedente ha ovviamente il diritto di scegliere un avvocato esterno.
Il ricorso sospende automaticamente l’espulsione, ma sono previste alcune eccezioni per:
È importante che il richiedente arrivi all’udienza con una documentazione il più esaustiva possibile per produrre prove a sostegno della richiesta d’asilo legati sia alla sua storia personale sia al percorso di integrazione conseguito dall’arrivo in Italia.
Esattamente come la Commissione Territoriale, anche il Tribunale ordinario può assegnare qualunque forma di protezione internazionale esistente e sempre dopo l’ottenimento del Permesso di Soggiorno Elettronico la Prefettura emetterà la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del neo rifugiato politico.
Il Regolamento Dublino definisce principalmente la competenza degli Stati nelle richieste d’asilo, è entrato in vigore nel 1999 ed è stato riformato tre volte. Il punto principale del Regolamento Dublino III, attualmente in vigore, è il principio secondo cui sono i Paesi di primo approdo a doversi far carico delle domande di protezione internazionale di chi arriva: una norma che grava in particolare sui paesi di frontiera (come Italia e Grecia).
Il principio fondamentale che regola l’accesso del richiedente asilo alle misure di accoglienza è che deve risultare “privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari” (art. 14, co. 1 D. Lgs. 142/15).
La valutazione sull’insufficienza dei mezzi di sussistenza è operata dalla Prefettura-UTG (art. 14, co. 3 D.Lgs. 142/15) “con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale“.